Statuto

Statuto dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S. o AIDLaSS)

Statuto dell’AIDLaSS, approvato presso l’Istituto di Diritto Privato dell’Università di Roma “La Sapienza” (26 aprile 1963), modificato dall’Assemblea dei soci svoltasi ad Alba il 3 giugno 1978, ulteriormente modificato dall’Assemblea dei soci svoltasi a Torino il 16 maggio 1987, poi a Catania il 23 maggio 2009, quindi a Foggia il 30 maggio 2015 ed infine a Taranto il 30 ottobre 2021.

ART. 1

È costituita l’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.).

ART. 2

  1. L’Associazione ha lo scopo di favorire l’approfondimento e la diffusione degli studi di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale, di promuovere lo scambio di idee e di informazioni, di agevolare la più stretta collaborazione fra giuristi che si dedicano in Italia allo studio e all’applicazione di tale disciplina. L’associazione ha altresì lo scopo di promuovere e favorire la formazione l’aggiornamento professionale nelle materie di diritto del lavoro, del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e della sicurezza sociale, assicurando il pluralismo dell’offerta formativa in ambito locale e nazionale. L’Associazione persegue scopi esclusivamente culturali ed è indipendente da ogni partito politico, da ogni organizzazione sindacale e da ogni confessione religiosa.
  2. La promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso il coordinamento con un’associazione specialistica rappresentativa degli avvocati giuslavoristi caratterizzata da una significativa presenza della componente di avvocati docenti universitari di ruolo iscritti agli albi dell’avvocatura e che per Statuto garantisca nei propri organi direttivi e decisionali una componente maggioritaria di avvocati che siano o siano stati professori universitari di ruolo nelle materie giuslavoristiche nonché soci Aidlass.

ART. 3

L’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale ha sede in Roma. Il trasferimento della sede può avere luogo su deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 4

L’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale aderisce alla Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale come Sezione nazionale della Società stessa.

ART. 5

I soci possono essere individuali e collettivi. Possono essere soci individuali coloro che in ragione dell’attività scientifica e professionale che svolgono, abbiano un particolare interesse al diritto del lavoro e della sicurezza sociale. Possono essere soci collettivi Enti pubblici e privati, istituti universitari e associazioni culturali che abbiano un particolare interesse nello sviluppo degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

ART. 6

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo dell’Associazione. La qualità di socio si perde per dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento dei contributi per più di tre anni consecutivi, o per radiazione, quando l’attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione o sia ad essi pregiudizievole oppure quando il socio si sia reso colpevole di atto lesivo della morale e dell’onore.

ART. 7

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • Il Consiglio direttivo;
  • la Giunta esecutiva;
  • il Presidente;
  • il Segretario generale.

ART. 8

L’Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce di regola una volta ogni triennio su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega accompagnata da fotocopia di documento di identità del delegante.
Ogni socio non può essere munito che di una sola delega.

ART. 8-bis

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un terzo dei soci.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno un terzo dei soci ed il voto favorevole di più di due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9

Il Consiglio direttivo è composto di undici membri eletti dai soci con votazione segreta, senza liste di candidati.
La legittimazione attiva e passiva è subordinata alla condizione di cui all’ultimo comma dell’art. 8. 
Ciascun socio può designare non più di sei nomi. Le schede recanti un numero maggiore di designazione sono valide limitatamente alle prime sei. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di due volte consecutive. In caso di vacanza nel corso del triennio subentrano, nell’ordine, i primi dei non eletti.

ART. 10

La Giunta esecutiva attua l’indirizzo dell’Assemblea e le deliberazioni del Consiglio direttivo, riferisce all’Assemblea e al Consiglio direttivo sull’attività dell’Associazione, provvede alla amministrazione dei fondi sociali, compila i bilanci, propone al Consiglio l’ammissione, la decadenza e la radiazione dei soci, convoca l’Assemblea quando lo ritiene necessario o almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta, nomina, su proposta del Segretario generale, uno o più Vice Segretari. La Giunta esecutiva promuove e convoca un Congresso nazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale a intervalli tra i due e i cinque anni. Il Congresso è dedicato a fini scientifici ed è aperto a tutti i membri dell’Associazione e ad altri studiosi della materia invitati dalla Giunta esecutiva.

ART. 11

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, presiede l’Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva; in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni da un membro della Giunta esecutiva da lui delegato o, in mancanza di delega, dal Segretario generale. Il Segretario generale, oltre ai poteri che gli vengono specificatamente attribuiti dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva, ha tutti i poteri relativi alla ordinaria amministrazione, che non siano dal presente Statuto e dalla legge riservati agli altri organi dell’Associazione.

ART. 12

Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei presenti, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un quinto dei soci.

Iscriviti alla newsletter

Rimani aggiornato sulle attività dell’Associazione.